Separazione e divorzio in un unico atto

Aumentano le divergenze tra i coniugi, saranno possibili separazione e divorzio in un unico atto

Aumentano le divergenze tra i coniugi, soprattutto dopo il covid, saranno possibili separazione e divorzio in un unico atto. Quando la coppia entra in crisi, sente l’esigenza di concludere subito la risoluzione di un rapporto che ormai é andato in frantumi. Proprio per questo motivo la Riforma Cartabia ha stabilito che la domanda di separazione e quella di divorzio possono essere chieste con un unico atto. Non più due riti distinti, quindi, anche se va subito precisato che, sia pure la richiesta di separazione è contestuale a quella di divorzio, per pronunciare sulla seconda, il Tribunale potrà farlo solo dopo essere trascorsi 6 mesi (se la separazione è consensuale) o un anno (se la separazione è giudiziale).

Da qui l’insorgere di problematiche di natura anche processuale, che, in caso di separazione giudiziale sono meno evidenti: il Tribunale, dopo aver pronunciato la separazione tra le parti, continua l’istruttoria per definire il diritto al mantenimento in favore di un coniuge o dei figli e il diritto di vista di questi ultimi e, nelle more, decorre agevolmente l’anno per poter ottenere la pronuncia di divorzio.

Cosa avviene in caso di separazioni consensuali

Il problema maggiore da affrontare, tuttavia, sorge per le separazioni consensuali con domanda cumulativa di divorzio congiunto. In questi casi, alla prima udienza, dopo la pronuncia di separazione consensuale con le modalità stabilite tra i coniugi, il procedimento è definito, salvo la successiva pronuncia di divorzio che dovrà in prosieguo di tempo e dopo sei mesi essere pronunciata. Una situazione che lascia sorgere due domande spontanee: con il fascicolo che resterebbe sospeso e quiescente, il procuratore di una delle parti dovrebbe attendere il decorso dei sei mesi per riassumerlo? Oppure il Tribunale dovrebbe, nella pronuncia di separazione fissare una successiva data, susseguente ai sei mesi, di comparizione delle parti innanzi a sé?

Le procedure dei diversi Tribunali

Il Tribunale di Bari ha evidenziato l’inammissibilità del cumulo delle domande per vari e complessi motivi, uno dei quali è il divieto previsto dall’art. 160 cc, anche a seguito di varie pronuncia della S.C. Il Tribunale di Vercelli ha stabilito che, le parti che chiedono il cumulo di pronunce dovranno versare il contributo unificato per entrambe la cause e, dopo la pronuncia di separazione fisseranno un’udienza, senza comparizione delle parti ma, con un verbale scritto dai procuratori (cd. Trattazione scritta) che chiederanno il divorzio ed in mancanza il giudizio verrà dichiarato improcedibile. Dello stesso avviso è il Tribunale di Milano, che in caso di richiesta di modifica unilaterale delle condizioni di divorzio, rigetterà il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In conclusione, nella sostanza, cumulativa resta solo la volontà dei coniugi di divorziare subito per il resto, nonostante le apparenti novità, bisogna soltanto attendere i termini ante Cartabia, senza alcun risparmio nemmeno in termini economici. (NapoliToday)

Cos’è la riforma Cartabia

La Riforma Cartabia prende il nome dall’ex ministro della Giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia e mira a velocizzare i tempi del processo civile, intervenendo sia su alcuni aspetti dell’iter processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi. L’obiettivo della riforma è quello di accorciare, entro il 2026, le tempistiche del processo penale del 25%. Affinché tutto questo si renda possibile, la riforma Cartabia interviene su tutti quegli aspetti dell’iter processuale che, storicamente, rappresentano i maggiori rallentamenti. (Il salvagente)

 

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