Cronaca

Napoli: bambini di 8 anni non andavano a scuola, denunciate 105 persone

Napoli, bambini di 8 anni che non andavano a scuola, scattata la denuncia per 105 persone

Abbandono scolastico a Napoli, bambini di 8 anni non andavano a scuola, scattata la denuncia per 105 persone.

I carabinieri di Pozzuoli e Quarto hanno denunciato 105 persone con l’accusa di inosservanza dell’obbligo d’istruzione. I militari hanno monitorato l’intero anno scolastico in sinergia con le istituzioni scolastiche. Padri, madri o comunque tutori esercenti la patria podestà sono risultati responsabili di non aver fatto seguire il percorso scolastico ai propri figli.

Sessantacinque sono infatti i minorenni, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, che non hanno frequentato la scuola dell’obbligo. I carabinieri di Pozzuoli hanno segnalato i diversi nuclei familiari sia alla Procura ordinaria che a quella dei minorenni di Napoli. Informati ovviamente anche ai servizi sociali competenti per territorio. (NapoliToday)

Il comunicato che giunge in redazione dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli

L’anno scolastico volge al termine e porta con sé un bilancio fatto non solo di voti ma anche di esperienze e ricordi. C’è però – nonostante siamo nel 2023 – chi questa possibilità non l’ha sfruttata e chi soprattutto non ha fatto nulla per evitare di far perdere questa grandissima opportunità.

I Carabinieri, da sempre in prima linea nel contrasto alla dispersione scolastica, lo sanno bene ed hanno monitorato l’intero anno accademico in sinergia con le istituzioni scolastiche, capisaldi di una società civile.
Ed è così che i militari della compagnia di Pozzuoli hanno raccolto dati allarmanti proprio in quel di Pozzuoli e nella vicina Quarto.
Denunciate per inosservanza dell’obbligo di istruzione 105 persone. Padri, madri o comunque tutori esercenti la patria podestà colpevoli di non aver fatto seguire il percorso scolastico ai propri figli. 65 sono infatti i minorenni – di età compresa tra gli 8 e i 14 anni – che non hanno frequentato la scuola dell’obbligo.

I carabinieri di Pozzuoli hanno segnalato i diversi nuclei familiari sia alla Procura ordinaria che a quella dei minorenni di Napoli. Informati ovviamente anche ai servizi sociali competenti per territorio.

Chi non osserva l’obbligo di istruzione commette reato

Il codice penale italiano prevede uno specifico reato, punito con l’ammenda fino a 30 euro, per chi non osserva l’obbligo di istruzione “elementare” dei minori. Il bene giuridico tutelato è individuato nell’adempimento dell’obbligo scolastico, ma il reato opera soltanto per l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare (scuola primaria), non rientrandovi quello relativo alla scuola secondaria.

Il reato ricorre anche quando il genitore, senza giusto motivo, ometta di adempiere al proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul figlio, mancando di assicurarsi che questi si rechi a scuola per ricevere l’istruzione (Cass. Pen., Sez. III, 4 settembre 2007, n. 33847).

L’art. 731 c.p. punisce chiunque, rivestito dell’autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli, o di fargli impartire, l’istruzione elementare. Per giusto motivo si intende:

  • quelle cause che rendono inattuabile l’ottemperanza a tale obbligo di istruzione (Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 37400), tra le quali, ad esempio:
  • la mancanza assoluta di insegnanti,
  • lo stato di salute del minore,
  • l’inidoneità assoluta dei locali adibiti a scuola.
  • la volontà del minore quando questo si manifesti in un rifiuto categorico ed assoluto che permanga anche dopo che i genitori abbiano cercato in ogni modo di persuadere il minore da tale decisione e abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale.
Il reato é punibile a titolo di dolo e colpa

Il reato viene punito a titolo di:

  • colpa,
  • dolo.

L’elemento soggettivo non si esclude neanche in ipotesi di mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza (Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2011, n. 16438). (Orizzontescuola.it)

 

Flora Febraro

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